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Ordinanza — n. 15372/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for genericity and lack of specific reasoning regarding sentencing and co-defendant evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Saifi Issam and Briki Haithem inadmissible. The appellants argued for a review of the sentencing increase and the evaluation of elements regarding their co-defendant, but the Court found the grievances generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros each.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they are generic and fail to establish a specific correlation between the grounds of the appeal and the reasoning of the contested decision, or if they challenge the exercise of the judge's discretion in sentencing without demonstrating a manifest illogicality.

Parole chiave

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genericity of grounds specificity of appeal sentencing discretion continuation of crime procedural costs inadmissibility co-defendant evaluation scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il Briki deduce vizio di motivazione in ordine agli elementi di :ui all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il Briki deduce vizio di motivazione in ordine agli elementi di :ui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268322, Galtelli
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268322, Galtelli).
Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013
richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ' ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei rico renti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe se processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in fave -e della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAIFI ISSAM nato il 21/06/1996 BRIKI HAITHEM nato il 16/07/1999 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; ( Motivi della decisione 1. Saifi Issam e Briki Haithem ha proposto ricorso per cassazione avver ;o la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata conferrm ta la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Saifi Hissam lamenta vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena stabilito per la continuazione. Lamenta illogicità per la diversa valutazione dei medesimi elennei ti in relazione al coimputato Briki. Il Briki deduce vizio di motivazione in ordine agli elementi di :ui all'art. 129 cod. proc. pen.

2. I ricorsi sono inammissibili. La censura avanzata dal Briki Haithem è generica e aspecifica, non tener do conto della diffusa motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione delle resp )nsabilità (cfr. pag. 2). Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericiti dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisi( ne impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le al Fermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, i. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268322, Galtelli). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ' ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 - 01). Quanto al ricorso Saifi, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustivE congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza i questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "p ma congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reat ) e capacità a delinquere, (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 dE I 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la Corte bresciana non si limita al richiamo delle modalità del fatto, ma, a differenza i Iella posizione Briki, valorizza due ulteriori condanne riportate dal ricorrente nelle more del prc cesso, riferite non solo a fatti di spaccio, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale (senten e irrevocabili della Corte d'appello di Brescia del 2 marzo 2023 e del Tribunale di Bergamo el 13 ottobre 2023). Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei rico renti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe se processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in fave -e della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament ) delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore de la cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 aprile 2025 Il Consigliere estenso