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Ordinanza — n. 15371/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible legal argument regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Bouda against the Milanese Tribunal's plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued violations of the law and defects in reasoning, but the Court found these grievances did not fall within the permissible grounds for review under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are limited to specific grounds; general complaints regarding the motivation of the sentence are inadmissible unless specific elements of non-punishability emerge from the case file.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing motivation Code of Criminal Procedure non-punishability diritti della difesa difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando vioi azione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod.proc pen., in combinato disposto con gli artt.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di cc ipa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
Art. 27 Cost.
artt. 444 cod.proc.pen
129 cod.proc pen., in combinato disposto con gli artt. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ci implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di cc ipa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Cass., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino
Corte cost. n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDA MOHAMED nato il 01/01/1971 avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, sezione direttissime, in data 28.11.2024, in applicazione della pena su richk sta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha condannat3 Bouda Mohamed alla pena di anni 2, mesi dieci di reclusione ed euro 13.20C di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1-bis e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando vioi azione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod.proc pen., in combinato disposto con gli artt. 444 cod.proc.pen. e 27 Cost.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. p .oc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, al 'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della r usura di sicurezza.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obb igo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argon ientative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l' mputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ci implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti e mergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consiste lte nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta da Ila legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez.

U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto; Id., Sez. U., 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino).

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di cc ipa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13. 06. 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle sr ese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia ria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamE nto delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il