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Ordinanza — n. 15370/2025 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed as personally filed by defendant, violating mandatory defense counsel requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it was personally filed by the accused rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the right to file directly, but the Court cited recent legislative amendments requiring exclusive representation by a special registry member. Consequently, the appeal was rejected to uphold the strict procedural safeguards for extraordinary remedies.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: The extraordinary appeal for error of fact cannot be filed personally by the accused and must be submitted exclusively by a defense attorney registered in the special registry of the Court of Cassation.

Parole chiave

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extraordinary appeal defense counsel requirement special registry registration procedural inadmissibility Court of Cassation rules motivi di cassazione mancata contestazione dei fatti controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 che, modificando l'art. 613 cod.proc„pen., ha stabilito che i hope - Cassazione debba essere proposto, in via esclusiva, da difensore iscritto albo speciale della Corte di Cassazione, a cui è idsel vata possibilità di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene intri: dotto giudizio di egittimità.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Bonvicini \Nally ha proposto personalmente ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Sezioi e Terza di questa Corte in data 14/2/2024 (n.
Law no. 103 of June 23, 2017
art. 625-bis cod. proc. pen
Bonvicini \Nally ha proposto personalmente ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Sezioi e Terza di questa Corte in data 14/2/2024 (n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONVICINI WALLY nato a CADELBOSCO DI SOPRA il 30/03/1952 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAfdato avviso alle partir/ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Bonvicini \Nally ha proposto personalmente ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Sezioi e Terza di questa Corte in data 14/2/2024 (n. 18197/24).

2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, commi cod,proc.pen. poiché proposto personalmente dalrimputato, con atto de ositato in data 24/1/2025, successivamente all'entrata in vigore della 1. 23 o n. 103 che, modificando l'art. 613 cod.proc„pen., ha stabilito che i hope - Cassazione debba essere proposto, in via esclusiva, da difensore iscritto albo speciale della Corte di Cassazione, a cui è idsel vata possibilità di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene intri: dotto giudizio di egittimità. Tale conclusione vale anche per i ricorsi straordinai art. 625-bis cod.proc.oen. alla luce di quanto chiarito dalle S.U, di questa (orto,. quali, con sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011, sull'argomentc si sono cosi espresse n motivazione: "Non vi sono plausibili ragioni, sia st;', Jraie che funzionale„ per ritenere che il ricorso straordinario pii - errcre rnaterielc a di rotto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dail'ainbito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittrnazione imposto, in via generale, dall'art. 613, COMMd 1, cod. prdc, proposizione del ricorso in cassazione.

Il carattere di impugnazione strao, dinar. indissolubilmente legato alla potenziale rimozione dello stigma di i,noft,,pind.?bilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione (v., in mo vazio,2e, LI, n. 16.103 del 27/03;2002, Basile), presuppone sempre e cc): resperibilita Ce' attraverso la forma vincolata di un atto di ric„, ad oggetto la richiesta di correzione di un errore, materiale o di fatto, ntro termine perentorio tassativamente stabilito dalla legge (centottanta g;.)i-ni dal deposito) proprio a tutela della certezza e definitività delle situazioni Tiridiche soggettive accertate per effetto di un giudicato di condanna.

Le rag,uni che fanno detern-,,Thato il legislatore ad accrescere le garanzie di un raziceale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla Lorte iiì cassazione mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti le,ittimati ClIc proposizio e dell'atto di ricorso (art. 613, comma 1, cit.) devono itene.,-.-• quindi sussistenti anche con riferimento all'istituto del ricorso straio.dinare_. Siffatte ragioni, anzi, trovano nella eccezionalità di tale mezzo di irnpunazione un 'ancor più fc.)rte giustificazione legata alla naturale difficoltà, per una -iersena sfornita di specifiche cognizioni tecniche, di distinguere con precisione g o confini che delimitano l'oggetto dei motivi per i quali esso può essere ,Iiroposto (mera divergenza tra la volontà del giudice e la sua materiale rapprese tazior , grafica nei provvedimento; dimensione meramente percettiva delPertore di fatto causato da un equivoco o da una svista in cui la Corte sia inco; sa, con l'irrilevanza di qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corre e chiamata a pronunciare), da quelli invece legati a supposti errori di giucizio e di ,Iipretazione, ovvero ad errori, pur percettivi, e a travisament/ dei ;Eì-r-to quali sia incorso il giudizio di mento, che sono dei tutto estrane airanbito co applicazione dell'istituto e che, semmai, avrebbero dovuto esser fatti va ere con le forme e nei limiti propri delle impugnazioni ordinarie (Sez.

LI, n. 16103 dei 27/03/2002, Basi/e, Rv. 221280)". In senso conforme Sez. 5, n. 18315 dei 25/03/2019, Manfreda 276039 - 01, così massimata:"Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dai con 1am -iato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 13 cod.. proc. pen, dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a peria di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto speciale della Certe di cassazione".

3. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la conda ia Or» ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,03 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di col )a determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2C 00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamer to delle spese processuali e della somma di euro quattromila in fav