Appeal against penalty reduction dismissed as waiver of objections under settlement agreement bars cassation complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the defendant waived specific objections during the settlement agreement process under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the first instance court failed to justify the reduced sentence, but the Court held that parties cannot raise new complaints regarding the penalty quantification in the cassation phase. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates a preclusive effect, rendering inadmissible any cassation complaints regarding the agreed penalty quantification or waived objections.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ALESSIO nato a ROMA il 08/12/1988 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAf ato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; <
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe ied cata, parziale riforma della pronuncia emessa dai giudice di primo gli ado, ha rideterminato la pena inflitta a Sanna Alessio, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pera, accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; elevato che il difensore lamenta che il giudice ha mancato di giust ricare la sanzione irrogata, dolendosi della carenza di motivazione sul punti: e della violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod, proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si ril2riscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Inv.ro, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. prcc. pene applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti iriplica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'e :cezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazic-,e della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del )ubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia ftcfr Sez. 5, n. 29243 dei 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il rle prso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, ai e quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto I potere dispositivo riconosciuto alla parte dai nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo imita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi siiii'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analc amene a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel.
Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricor;o deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 51 is, cod. proc. pen, che prevede espressamente tale unico modello procedirnei- tale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pro iuriciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnrnissd ile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro quattromila in favore della Ca-.1 sa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamer to delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dell 3 Cassa delle ammende. Così deciso il 2