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Ordinanza — n. 15362/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction for re-evaluating facts and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15362/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a new assessment of facts and sentencing, but the court found these arguments improperly attempted to re-evaluate evidence and judicial discretion. The decision rests on the principle that the cassation court cannot substitute its own judgment for the lower court's reasoned evaluation of facts and sentencing criteria.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 62 bis cod. pen.: The court of cassation cannot re-evaluate facts or sentencing discretion; it may only annul judgments based on legal errors, leaving the assessment of evidence and proportionality of punishment to the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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drug possession conviction cassation inadmissibility sentencing discretion general mitigating circumstances conditional suspension denial re-evaluation of facts procedural error domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.
2 ;5826 -- 01 :"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, "ratio' della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
ha posto a base del diniego argomentazioni logiche ',gravita del fatto, inserimento nel circuito criminale dello spaccio, assenza i li lecita attività lavorativa), esprimendo, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 62 bis cod. pen
2 ;5826 -- 01 :"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, "ratio' della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la cerura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui deferirli iazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragion amento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAOUM EL MUSTAPHA ( CUI 0699K50 ) nato il 01/05/1990 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Naoum Ei Mi;stapha, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui a l'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina ed haschish.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo n.. otivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concer; endo in realtà la ricostruzione e la valutazione dei fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi alla E sclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente ai primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché IDE sata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su cordivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (si vedi quanto argomentato a pay. 3 della sentenza dove si pone in evidenza urne la contestualità della detenzione di sostanze di diversa qualità e l'assenza ii prove riguardanti l'uso personale lascino ragionevolmente desumere che .utta ia sostanza fosse destinata alla cessione a terzi).

Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in i :oncreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso) sono sostenuti da conferente motivazione, avendo !a Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa dei sonalita dell'imputato (cfr. pagg. 3 e 4 della motivazione); considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri errr eneutic; stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n, 3896 del 20/01/2016, Rv. 2 ;5826 -- 01 :"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, "ratio' della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone a! giudice Ci merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, E ssendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime )ossono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giidizio di disvalore sulla sua personalità"). considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la cerura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui deferirli iazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragion amento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259:42); considerato che la lagnanza riguardante la mancata concession e della sospensione condizionale della pena e dei beneficio della non meredone anch'essa destituita di fondamento: la sentenza impugnata (si v da, in particolare, pag.

4) ha posto a base del diniego argomentazioni logiche ',gravita del fatto, inserimento nel circuito criminale dello spaccio, assenza i li lecita attività lavorativa), esprimendo, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pene un giudizio di prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dall i futura commissione di reati non censurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissa ile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della se rnma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagaifier tu delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ;a clelle ammende. Così deciso il 2 aprile 2025 il Consigliere estensore IN CANC LERIA OEPOS TATA I! Pre