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Ordinanza — n. 15360/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension due to lack of legal prerequisites and negative police record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15360/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Igwebuike Stanley inadmissible, confirming the lower court's refusal to grant a conditional sentence suspension. The appellant argued for a suspended sentence, but the appellate court correctly applied Article 164 of the Penal Code, noting the defendant's aggressive police record and lifestyle conditions negated the requirement for a negative prognostic judgment. The court ruled that the lower judges properly weighed these statutory factors, rendering the appeal's legal arguments insufficient to overturn the decision.

Regesto Legislator

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Art. 164 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The conditional suspension of sentence requires a negative prognostic judgment based on the circumstances of the crime and the offender's personal history, including police records that demonstrate a high risk of recidivism.

Parole chiave

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conditional sentence suspension negative prognostic judgment police record evaluation recidivism risk assessment inadmissible appeal Article 164 Penal Code procedural inadmissibility impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 164 cod. pen.
Infatti, l'art. 164 cod. pen. richied al fine della concessione del beneficio, una valutazione che tenga coi ito delle circostanze indicate nell'art.
Art. 133 cod. pen.
richied al fine della concessione del beneficio, una valutazione che tenga coi ito delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc( ssuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a la Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 od.
art. 164 cod. pen
Infatti, l'art. 164 cod. pen.
art. 133 cod. pen
richied al fine della concessione del beneficio, una valutazione che tenga coi ito delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023
Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGWEBUIKE STANLEY ( CUI 053C33K ) nato il 19/04/1991 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Fi enze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 22 dicembre a022 che aveva condannato Igwebuike Stanley alla pena di mesi 6 di reclusion ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 9 otto )re 1990 n.309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamenti ndo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferinr ento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale d( Ila pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto riproduce profili di censura già adeguatamente ragliati e disattesi, con corrette argomentazioni giuridiche, dai giudici di merit (pag. 4 e 5) La motivazione fornita dalla Corte territoriale appare priva di profili di llogicità, laddove ben si confronta con il dato normativo e nega l'applicazil nne della sospensione condizionale della pena sulla base della carenza, ne caso di specie, dei presupposti di legge. Infatti, l'art. 164 cod. pen. richied al fine della concessione del beneficio, una valutazione che tenga coi ito delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen.

Sul punto, i giudici di secondo grado, valorizzando le modalità dell'azione, le condizioni vita dell'imi utato ed il precedente di polizia a suo carico, connotato da una particolare ag5, ressività (pag. 4 e 5) hanno correttamente formulato un giudizio negativo n ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di nuovi reati. È o )portuno richiamare il principio secondo cui, in tema di sospensione condizior ale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice pt ò tenere conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purché dalla valutazi( ne degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifich ino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulterior( recidiva (Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023 Ud. (dep. 01/02/2023) Rv. 28409 Sez.5, n. 9106 del 21/10/2019 Ud. (dep.06/03/2020) Rv. 278685).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc( ssuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a la Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 od. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riporr nte al pag E nto delle i A. Crga.MA .1 spese processuali e della somma di euro tremila Ea ersare IISCE ssa delle ammende. Così deciso in Roma