Cassation appeal dismissed as inadmissible because the convicted party cannot unilaterally change the agreed sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Hadache Hamel inadmissible, ruling that the convicted party cannot unilaterally modify the sentence agreed upon in the appellate court. The appellant argued the penalty was not low enough, but the court held that the agreement between the parties creates a binding legal transaction. Consequently, the appeal was rejected because the agreed sentence cannot be altered without the other party's consent or proof of illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The agreement on the sentence between the parties constitutes a binding legal transaction that cannot be unilaterally modified by one party after judicial ratification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADACHE HAMEL nato il 03/07/1974 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAi dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40314 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Hamel Hadache ricorre avverso la sentenza della Corte di A )pello di Geno- va che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova e su c )ncorde richie- sta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta, confern ando per il re- sto la condanna del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato;
Ritenuto che il ricorso — che lamenta che la pena non fosse stata individ data in termini inferiori — è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legc e alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche q Jando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dich arando di con- cordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri even- tuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una r uova determi- nazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente o )bligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto d ricorsi propo- sti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso senten :e pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. per . (successiva- mente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. n( Ila I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione al a misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle p arti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modifica :0, salva l'ipo- tesi di illegalità della pena concordata (Sez.
U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2( 04, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Le Sezioni Unite, nell'ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni dellé volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazio- ne di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta rice ,uto con la ra- tifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamen tali, non può essere unilateral- mente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa pro osta di deter- minazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c >n la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatti onnila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp ise processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere este