Civil appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special bar admission for Cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal filed by Francesca Rinaldo against the acquittal of Rosina Caliaro inadmissible. The court found that the appellant's lawyer, Francesca Marina, lacked the required special bar admission to represent clients before the Cassation at the time of filing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 10 c.d.l.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by lawyers with special bar admission; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FRANCESCA RINALDO nato a CASTELPOTO il 16/10/1955 nel procedimento a carico di: CALIARO ROSINA nato a VARESE il 12/11/1963 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE DI PACE di VARESE[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39812 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Rinaldo Francesca (parte civile) ricorre avverso la sentenza ( el Tribunale di Varese, che ha assolto l'imputata Rosina Caliaro per il reato di diffamazione ai si oi danni.
Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso i ier Cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, a norma dell'art. 613 cod. proc. pen , deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, ent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 231D2/2018 - Rv. 27201). Ritenuto che l'Avv. Francesca Marina, firmataria dell'impugnativa, all'e oca della sua presentazione era priva dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori alla data della sua proposizione, conseguita solo il 23 febbraio 2024.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila 2uro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente