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Ordinanza — n. 15349/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appeal motive regarding recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15349/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a valid motive for appeal concerning the recognition of recidiva. The lower court had excluded the aggravating circumstance of recidiva, while the appeal merely contested the penalty increase without challenging the exclusion itself. Consequently, the Court ruled that issues not raised with specific devolutive intent in the appeal cannot be raised in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The appeal must crystallize grievances in the timely filed appeal act; new complaints or subsequent memoranda cannot introduce issues not previously devoluted with specific intent.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of appeal motive principle of devolutive effect recidiva criminal law cassation procedure rules reiterazione di reati penali attenuazione della pena domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazioi e di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEDI DEUD nato il 04/07/1986 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39772 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Deud Nedi ricorre avverso la sentenza della Corte di App !Ho di Bologna che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo B) dell'i mputazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione; ha escluso l'aggravante di cui all'ar :. 625, comma 1, n.2 cod. pen. in relazione al capo A dell'imputazione; e ha rideterminand n la pena, con prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n.

4) cod. pen. sulla recidiva, cont .rmando per il resto la condanna dell'imputato per il reato di cui tentato furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di k gge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della sussistenza della recidiva e all'omel sa valutazione delle memorie difensive — è inammissibile perché mancava il corrispondente mc:ivo di appello, giacché l'appello chiedeva non già l'esclusione della recidiva, ma si limitava a contestare che, nonostante il giudizio di equivalenza, la pena fosse stata comunque aumentata.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso )er cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronu iciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si trai ti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato pc ssibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazioi e di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 cli I 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Non rileva, a questo riguardo, che 13 richiesta sia stata avanzata in una successiva memoria, perché il principio devolutivo impor e che siano le doglianze cristallizzate nell'atto di appello presentato nel termine di legge a delir eare una volta per tutti i punti della decisione cui si riferisce il gravame, potendo i motivi nuovi ovvero eventuali successive memorie solo sviluppare ulteriormente le censure già mossc Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trc mila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spc se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così, deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere e tensore Il Presidente Paol