Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Siyadi Ayoub and Ratbi Nisrine inadmissible due to a generic and indeterminate ground of objection. The appellants challenged the lower court's reasoning regarding their criminal liability but failed to specify the exact elements they contested. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary precision required by law to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) of the Code of Criminal Procedure requires that grounds of appeal be specific and determinate; generic objections that do not identify the precise elements of the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIYADI AYOUB (CUI: 04TJB7S) nato a BOLOGNA il 19/04/1998 RATBI NISRINE (CUI: 038B4TE) nato a CANICATTI' il 27/11/1993 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39770/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Nisrine Ratbi e Ayoub Siyadi ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la loro condanna per il reato di cui agli a -tt. 110, 61 n. 2, 624 e 625 comma 1, nn. 2 e 4, e comma 2 cod. pen. e per il reato di cui artt 110, 81 com- ma 2, 493 ter cod. pen., Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza p( rché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, E fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli eler lenti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cc n la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil in favore del- la Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spesc processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere e tensore Il Presidente