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Ordinanza — n. 15344/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of correlation with grounds and untimely nullity claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for a specific aggravating circumstance and alleged procedural nullity, but the court found these claims lacked necessary correlation with the actual grounds of the contested decision. Furthermore, the claim of nullity was deemed untimely as it was not raised during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 517 cod. proc. pen.; Art. 180 cpp. An appeal is inadmissible if the grounds lack correlation with the contested decision or if a nullity claim was not raised within the appellate term.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation untimely nullity aggravating circumstance procedural nullity aggravamento della pena modificazione delle conclusioni revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Nel caso in esame, la censura sollevata non merita accoglimento in quanto la Corte territoriale ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 517 cod. proc. pen.
Ritenuto che tale motivo di ricorso — nella parte in cui lamenta la nullità ella sentenza per violazione dell'art. 517 cod.
Art. 180 cpp
— è altresì inammissibile perché la vi lazione della norma invocata, ammesso che vi fosse, avrebbe determinato una nullità a regir ìe intermedio verificatasi nel corso del giudizio di primo grado che, a norma dell'art. 180 cpp, andava dedotta entro il termine del giudizio di appello, cosa non avvenuta ;
art. 517 cod. proc. pen
Ritenuto che tale motivo di ricorso — nella parte in cui lamenta la nullità ella sentenza per violazione dell'art. 517 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZA FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 13/09/1993 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 39714 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Francesco Carrozza ricorre avverso la sentenza della Cortc di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che denunzia violazione cl legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cu all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.

— è inammissibile dal momento che viene in gioco il pr ncipio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non sol ) quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino del a necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugn ato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Nel caso in esame, la censura sollevata non merita accoglimento in quanto la Corte territoriale ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. ) cod. pen. e non, come erroneamente sostenuto dalla difesa, l'aggravante di cui art. 625, c )mma 1, n.4, contro la quale insorge la parte nella prima sezione del suo ricorso.

Sul punto — ;i aggiunge — i giudici di seconde cure hanno accuratamente e esaustivamente motivato i merito alle risultanze istruttorie rilevanti ai fini della sua applicazione (si veda pag. 3 c ella sentenza impugnata), tali da dimostrare con certezza come la condotta dell'odierno rio rrente rientri nella suddetta fattispecie. Ritenuto che tale motivo di ricorso — nella parte in cui lamenta la nullità ella sentenza per violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. — è altresì inammissibile perché la vi lazione della norma invocata, ammesso che vi fosse, avrebbe determinato una nullità a regir ìe intermedio verificatasi nel corso del giudizio di primo grado che, a norma dell'art. 180 cpp, andava dedotta entro il termine del giudizio di appello, cosa non avvenuta ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, coi i la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre' iila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe e processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così, deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente Paola Bort:eli' Michele Romano r DEPOSITATA CANC