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Ordinanza — n. 15341/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded claim regarding minor offense exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15341/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing specific, critical analysis. The appellant argued for a reduction in punishment based on the minor nature of the crime, claiming the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as unfounded, noting that the appellate court correctly assessed the gravity of the conduct and the damage caused, adhering to established jurisprudence requiring a complex evaluation of all case specifics.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists only of a pedissequo repetition of arguments already disallowed in the second instance without specific critical analysis, and the claim for exemption from punishment based on minor offense requires a complex joint evaluation of all factual peculiarities.

Parole chiave

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inadmissible appeal minor offense exemption lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds Article 131-bis Penal Code dubbio circa il carattere di infrazione imputazione di furto inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede ui a valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che t( nga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
art. 131-bis cod. pen
la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
2E0608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pag 5 della sentenza impugnata), attenendosi alla giu isprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIELO GIUSEPPE nato a SORIANO CALABRO il 30/06/1998 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39675 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Giuseppe Loielo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vi[ o Valentia, ha rideterminato la pena, confermando per il resto la condanna del ricorrente per I reato di furto pluriaggravato.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che in primo luogo deduce violar ne di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente — ( inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di qi elli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi c msiderare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzion( di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 de 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 2E0608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto, in particolare, che la Corte territoriale ha adeguatamente ed e saustivamente motivato in merito alle risultanze istruttorie concernenti il riconoscimento de l'imputato, da parte del Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, quale uno dei due utori del fatto sorpresi nel mentre tagliavano il legname (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e il ricorrente paventa un possibile errore nel riconoscimento, facendo rifervnento a dati meramente eventuali e ad una possibile, ma inammissibile in questa sede ricostruzione alternativa.

Ritenuto che tale unico motivo di ricorso — nella parte concernent?. la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato giaccl è la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effei tiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), attenendosi alla giu isprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2& ,590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per part colare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede ui a valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che t( nga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ebbene, la Corte di appello ha fatto riferimento alla gravità della condotta tenuta da entrambi gli imputati, che appare non tenue sia in relazione alle sue modalità — non riconducibili a un dis /alore minimo —, sia per l'entità del danno cagionato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, oli la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il con liere est