Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Virelli inadmissible. The appellant argued a lack of motivation regarding the assessment of evidence, but the court found this merely a repetition of arguments already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already dismissed in the lower court without providing a specific, argumentative critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRELLI ANTONIO nato a CRUCOLI 1117/12/1971 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39667 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Antonio Virelli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Cort e di Appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto agg avato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta difetto di motivaz one quanto al travisamento della prova - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si -isolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, pc ché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oT etto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 el( I 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv 243838). Ritenuto, invero, che la Corte territoriale ha adeguatamente motiw to in merito, rispondendo alla censura circa l'incertezza in ordine al contenuto della casse .ta, contenuto indicato dal parroco, sia pure con la precisazione di una possibile oscillazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre mila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente