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Ordinanza — n. 15339/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Peter Park's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. Park argued the lower court violated the law and misinterpreted evidence regarding his self-defense claims and sentencing comparisons. The court rejected these claims, stating that appeals cannot challenge the persuasiveness of reasoning unless it is manifestly illogical or contradicts ignored evidence, and that sentencing discretion is immune from review if not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible for grievances concerning the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor of the appellate court's reasoning, except for manifest illogicality or contradictions with ignored evidence.

Parole chiave

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admissibility of appeal manifest illogicality sentencing discretion aggravated theft evidence evaluation motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 de 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
256 97; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARK PETER nato il 03/03/1974 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39611 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Peter Park ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di energr a elettrica; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazior e di legge e travisamento della prova quanto alla correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — non è consentito, perché in cassazione non ;ono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manif€ sta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistent , o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del i rocesso;

Ritenuto, in particolare, che non sono consentite tutte le doglianze cl-b censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa ill )gicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione d i significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conck. sioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatc da del singolo elemento. Ritenuto che la Corte di appello ha valutato tutti gli elementi di f rtto accertati, traendone una conseguenza sostenuta da motivazione non manifestamente Mogi:a, laddove ha ritenuto le dichiarazioni rese a propria discolpa dall'imputato prive di un sostegn oggettivo (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di k gge e vizio di motivazione quanto al giudizio di comparazione tra circostanze e a trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché la Corte di cassazione non uò censurare le scelte dei giudici di appello sul punto dal momento che: le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostan :e, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento i logico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, pei giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez.

U, n. 10713 de 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 27( 450). La pena inflitta è stata determinata in misura prossima al minimo editta e, donde, una volta reputato incensurabile il giudizio di comparazione tra circostanze come appena chiarito, la dosimetria della pena peraltro adeguatamente giustificaté- — sfugge ad ogni doglianza. D'altra parte l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, menti e, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiarr o al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2)13, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256 97; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr( mila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigli