Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p. regarding vague criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Mineo's appeal inadmissible due to a generic and indeterminate challenge against the Court of Appeal's reasoning. Mineo argued the lower court failed to properly motivate its decision on prescription and sentencing, but the court found this criticism lacked the specific elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Mineo was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds for criticism are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the objection and preventing the reviewing judge from exercising their duty of control.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINEO FILIPPO nato a PALERMO il 04/04/1993 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39570 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Filippo Mineo ricorre avverso la sentenza della Corte di App llo di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale li Palermo, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (art. 697 cod. pen.) per intervenuta prescrizione e ha confermato, per il resto, la condanna de ricorrente per il reato di furto in abitazione, rideterminando la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazior e— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma ., lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnai a logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, no l consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio s ndacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ti-E mila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spt se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consi estensore Il Presiden