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Ordinanza — n. 15336/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds violating Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giorgio Stassi's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Stassi argued the lower court violated the principle of 'beyond reasonable doubt' due to vague reasoning regarding his wife's responsibility, but the court found the appeal generic and lacking specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify precise grounds for the alleged violation, and the court affirmed the conviction while ordering Stassi to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the exact elements of the alleged violation of the principle of 'beyond reasonable doubt' or other legal errors, thereby preventing the appellate judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds beyond reasonable doubt Code of Criminal Procedure specific elements required supervisory function procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzia che tr )va precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASSI GIORGIO nato a PALERMO il 30/11/1959 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39562 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che Giorgio Stassi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Cor e di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzi me di persona aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazionE per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio — è generico per indeterminatez: a perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, 3 fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli eler lenti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazion( di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato, quanto alla pretesa responsabilità della moglie defunta dell imputato, che quella del ricorrente è un'esegesi alternativa delle fonti di prova, che non può were ingresso nel giudizio di legittimità, dove non vi è spazio per l'autonoma adozione di i uovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati l& giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che tr )va precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780;

Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr( mila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Preside