Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific connection to appealed judgment reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Patrizia Adinolfi inadmissible, dismissing her request for a retrial of the second-instance judgment. Adinolfi argued that the lower court failed to prove conscious illegal electricity theft and provided insufficient reasoning regarding the reasonable doubt principle and sentencing. The court rejected these claims because the arguments lacked a necessary factual correlation with the specific grounds used by the appellate court in its decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible when the grounds are intrinsically indeterminate or fail to establish a necessary connection with the reasons underlying the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADINOLFI PATRIZIA nato a PALERMO il 08/12/1986 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39560/24 Udienza del 26 marzo 2024 -Consigliere Borrelli Considerato che Patrizia Adinolfi ricorre avverso la sentenza della Cort ?. di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridetermi iato la pena e confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624 ,625 e 633 cod.i Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta violazione i legge poiché dall'istruttoria non sarebbero emersi elementi tali da provare che vi fosse stata effettiva sottrazione consapevole ed illecita di energia elettrica da parte dell'imputata, i ié che il luogo considerato fosse adibito a privata dimora della medesima - nonché il secc -do motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'art 633 e 54 cod.p en., poiché la motivazione della sentenza di II grado sarebbe troppo generica e non passereb , )e il vaglio del ragionevole dubbio sul punto - sono inammissibili dal momento che viene in gio , o il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione m n solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino ch. Ila necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugi ato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). In questa senso, si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che danno adeguatamer te conto della risposta della Corte distrettuale sui punti devoluti con il ricorso e che la ricorren e non affronta che con una reiterazione delle doglianze. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge n relazione al trattamento sanzionatorio sancito in grado di appello - è manifestamente infon iato perché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali dell, vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.
D'altronde l'obbligo di una motivazione raffi Irzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, lel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c pd. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 de 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/0692009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spE se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere est s.re