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Ordinanza — n. 15334/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for lack of specific penalty increase arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15334/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cristian Ionut Gavan inadmissible due to a lack of specific reasons regarding the penalty increase. The appellant argued a defect in the appellate court's reasoning concerning the special aggravating circumstance under Article 63, but the court found the reasoning sufficient and the complaint generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 4, cod. pen.; Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal claiming a defect in the reasoning regarding a penalty increase is inadmissible if the reasoning is manifestly sufficient and the complaint fails to specify the grounds for the alleged incongruity.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in reasoning penalty increase special aggravating circumstance generic complaint procedural inadmissibility Cassazione ordinanza aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 4, cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motiv zione quanto all'aumento stabilito per la seconda aggravante ad effetto speciale ex art. 63, ( omma 4, cod.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVAN CRISTIAN IONUT (CUI 040D759) nato il 12/10/1980 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39556/24 Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Cristian Ionut Gavan ricorre avverso la sentenza della C D rte di appello di Palermo, che ha in parte riformato la sentenza di primo grado, dichiaranc o non doversi procedere per il fatto qualificato ai sensi del 624 cod.pen., per mancanza dell condizione di procedibilità, e ha confermato nel resto la condanna dell'imputato per il reato [li cui agli artt. 624 bis e 625 cod.pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motiv zione quanto all'aumento stabilito per la seconda aggravante ad effetto speciale ex art. 63, ( omma 4, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la pena risulta esser stata Eieguatamente motivata in sede di appello e, comunque, il ricorso è anche generico perché non indica le ragioni dell'incongruità della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila auro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere e nsore Il Presidente