Cassation court dismisses appeal on theft of electricity, ruling immediate trial decree admissible and aggravating circumstance contested properly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Massimo Immordino inadmissible regarding a conviction for theft of electricity. The appellant argued that the preliminary judge's immediate trial decree lacked proper notice and failed to recognize an aggravating circumstance. The court rejected these claims, stating the procedural defect was immaterial to the defense and the prosecution's challenge to the aggravating factor was valid and timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 464 cod. proc. pen.; Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 182, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 517, comma 1 cod. proc. pen. The immediate trial decree is admissible even without prior notice if the defendant does not request alternative definitions, and procedural defects do not constitute nullity if they do not impair defense rights. Furthermore, the prosecution's supplementary contestation of an aggravating circumstance is valid if exercised within the limitation period.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMORDINO MASSIMO nato a CALTANISSETTA il 02/04/1971 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39545/24 - Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Massimo Immordino ricorre avverso la sentenza della C Drte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il T ato di cui agli art. 624 e 625 cod.pen. (furto di energia elettrica). Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge p rché il Giudice per le indagini preliminari, invece di emettere decreto di citazione a giudizio o dinario, aveva emesso decreto di giudizio immediato senza dare avviso all'imputato del terminE di sette giorni prima dell'udienza per poter depositare atti in cancelleria - è inammissibile in anto le norme sul decreto penale prevedono che il Giudice per le indagini preliminari debba en ettere decreto di giudizio immediato (cfr. art. 464 cod. proc. pen.) qualora l'imputato non ch eda definizioni alternative.
Peraltro il ricorrente non chiarisce come le lacune lamentate ndle indicazioni contenute nel decreto abbiano in concreto inciso sull'assistenza dell'imputato, donde l'eventuale nullità che si potrebbe configurare laddove la si riconducesse all'ipote di cui all'art. 178, lett.
c) cod. proc. pen. non è deducibile per carenza di interesse ex art. :182, comma 1, cod. proc. pen. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta violazione ci legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art 625 comma 1 n. , cod.pen - è manifestamente infondato in quanto:
1) il pubblico ministero, nel contestare la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 sub specie di avere agito su bene destin lto a pubblico servizio, ha esercitato una facoltà che il codice di rito gli riconosce ex art. 517 c )d. proc. pen.;
2) quali fossero le strategie processuali del pubblico ministero, dunque, noi rileva;
3) la contestazione suppletiva è avvenuta prima che decorresse il termine di pri escrizione;
4) l'insistenza del ricorrente sulla natura valutativa della circostanza non ha alcun c mcreto rilievo, posto che il pubblico ministero ha effettuato la contestazione suppletiva; 5), noi vi era motivo di appello sulla dedotta illegittimità della scelta processuale del pubblico minister. ). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila ?pro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consiglie enso