Italian Court dismisses appeal on attempted theft, ruling minor damage proof insufficient for mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft. The appellant argued that the minor damage to the victim should have been recognized as a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected this claim, stating that the insignificance of the harm must be proven with certainty by the evidence, a standard not met in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 c.p.; The court must ascertain with certainty that the harm suffered by the victim was minor to apply the mitigating circumstance of minor damage, rejecting arguments based on mere speculation or lack of concrete proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUNEZ DONAYRE RODOLFO ISMAEL nato il 18/02/2001 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39524/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Rodolfo Ismael Nunez Donayre ricorre avverso la senten a pronunciata dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna inflitta ir primo grado all'imputato per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio Ji motivazione circa la negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
4) cd. pen. — è manifestamente infondato in quanto, proprio come sostenuto dalla Corte di m2rito, la prova della scarsa rilevanza del danno che la persona offesa avrebbe subito ove il re, lo fosse stato portato a consumazione deve emergere con certezza dagli atti, certezza non v( rificatasi nella specie (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528 - 01 ; Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi e altro, Rv. 261044 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila 2uro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere eset1sore Il Presidente