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Ordinanza — n. 15325/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15325/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele De Marco inadmissible and ordered him to pay court costs. De Marco argued that the lower court erred in finding theft consummated because the victim never lost sight of him. The court rejected this, noting the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a specific critique of the judgment. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and lacking the required specificity.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are merely a repetition of those already rejected in the lower instance and fail to offer a specific, argumentative critique of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specificity theft consummation court costs reato flagrante reato mancato indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, rnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, rnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO EMANUELE nato a REGGIO EMILIA il 25/01/1977 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39397/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Emanuele De Marco ricorre avverso la sentenza emessi dalla Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva cDndannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen. Premesso che l'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e illogicità della motivazione perché si ritiene che la Corte di appello abbia erroneamente valut, to sussistente l'elemento integrativo del reato di furto consumato, senza valorizzare la circos:anza secondo cui la persona offesa, rincorrendo l'imputato, non lo aveva mai perso di vista, I che avrebbe impedito l'effettivo impossessamento della cosa.

Considerato che la doglianza è inammissibile in quanto fondata su motivi c le si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto api' arenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers ) la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; SE z. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, rnone e altri, Rv. 243838).

Considerato, inoltre, che il ricorso è manifestamente infondato nella misur i in cui coltiva una tesi che non si concilia con la ricostruzione fattuale che emerge dalla decisi ne avversata, laddove si evince che l'imputato, dopo aver sottratto il borsello alla vitt ma, se n'era appropriato per una significativo, anche se non prolungato, periodo di tempo e te, solo dopo detto impossessamento e per una scelta del prevenuto stesso legata alle circost anze del caso, egli se n'era disfatto gettandolo via durante la fuga. Si tratta di una condizioir e fattuale del tutto diversa da quella dell'azione furtiva monitorata costantemente dalla persor a offesa, dalle forze dell'ordine o da un terzo, il che rende improprio il richiamo a Sezioni Unite I 'revete.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila .uro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spE se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere est so, e Il Pr