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Ordinanza — n. 15323/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentencing for illegal possession of drugs due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15323/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giovanni D'Ancona and Graziano Zaccaria inadmissible. The appellants argued that the first-instance judge's sentencing was illogical for failing to consider specific circumstances regarding the crime of illegal possession of drugs. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding general claims of illogical motivation.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation of request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general claims of illogical motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible grounds illegal possession drugs procedural limits Cassation review motivi di cassazione motivi di rigore motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANCONA GIOVANNI nato a TARANTO il 01/07/1983 ZACCARIA GRAZIANO nato a TARANTO il 04/07/1977 avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di TARANTO'i-dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39395/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Giovanni D'Ancona e Graziano Zaccaria ricorrono avver ;o la sentenza del Tribunale di Taranto che ha loro applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la )ena su cui le parti hanno concordato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.

Ritenuto che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi - che deduce viol;, zione di legge in merito all'applicazione dei criteri legali della prova, sostenendo che la m )tivazione del giudice di primo grado sia illogica dal momento che ha mancato di consi erare alcune circostanze presenti agli atti - è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassa:, ione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione dell, volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualifica ione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ce n la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consiglie stensore Il Presiden