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Ordinanza — n. 15320/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of substantive grounds and improper intent to delay execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Totaro inadmissible, ruling it devoid of substantive grounds. Totaro argued the appeal was solely intended to prevent the immediate enforcement of a prison order following a plea bargain. The court rejected this, noting that appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific legal defects and cannot be used merely to delay execution.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are inadmissible if filed solely to delay enforcement or lack specific statutory grounds such as errors in legal qualification or sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment delay enforcement substantive grounds Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato che questa radicale ragione di inammissibilità si affianca a quella legata ai limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod.
art 444 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO MICHELE nato a MANFREDONIA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 27/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg 39249/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Michele Totaro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia con cui gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art 444 cod.proc.pen., in relazion( ai reati di cui all'art 216,219 e 223 R.D 267/1942. Ritenuto che il ricorso presentato è inammissibile in quanto risulta del tutto privo di motivi di censure, bensì — come esplicitamente chiarito nel ricorso — fatto al solo fine di impedire che l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di condi: nna comporti l'emissione dell'ordine di carcerazione.

Rilevato che questa radicale ragione di inammissibilità si affianca a quella legata ai limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministe -o e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per i notivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richies:a e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misur a di sicurezza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c( n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quatt .omila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente