Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of substantive grounds and improper intent to delay execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Totaro inadmissible, ruling it devoid of substantive grounds. Totaro argued the appeal was solely intended to prevent the immediate enforcement of a prison order following a plea bargain. The court rejected this, noting that appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific legal defects and cannot be used merely to delay execution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are inadmissible if filed solely to delay enforcement or lack specific statutory grounds such as errors in legal qualification or sentencing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO MICHELE nato a MANFREDONIA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 27/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg 39249/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Michele Totaro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia con cui gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art 444 cod.proc.pen., in relazion( ai reati di cui all'art 216,219 e 223 R.D 267/1942. Ritenuto che il ricorso presentato è inammissibile in quanto risulta del tutto privo di motivi di censure, bensì — come esplicitamente chiarito nel ricorso — fatto al solo fine di impedire che l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di condi: nna comporti l'emissione dell'ordine di carcerazione.
Rilevato che questa radicale ragione di inammissibilità si affianca a quella legata ai limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministe -o e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per i notivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richies:a e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misur a di sicurezza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c( n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quatt .omila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente