Italian Court dismisses appeal as inadmissible because the defendant was present at the hearing despite claims of detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mouhamed Saaid's appeal against the Ascoli Piceno Peace Judge's judgment inadmissible. The appellant argued he could not attend the June 25, 2024, hearing due to detention for another matter, but the court found this claim contradicted by the official records. The court ruled the appeal invalid because the defendant was physically present at the hearing, rendering the procedural objection unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal based on a claim of legitimate impediment to attend a hearing is inadmissible if the defendant's presence at the hearing is confirmed by the court's records and the defense's own conclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHAMED SAAID nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 31765/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Mouhamed Saaid ricorre avverso la sentenza pronunciat, dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno, che — giudicando in sede di rinvio dopo annullamento ( i questa Corte —ha condannato l'imputato per aver violato l'ordine di espulsione e dal territc rio dello Stato italiano.
Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta viol zione di legge perché l'imputato non avrebbe potuto partecipare all'udienza del 25 giugno 2124 in quanto, come comunicato dal difensore nelle sue conclusioni, essendo detenuto per altra causa, si trovava in una situazione di legittimo impedimento — - è manifestamente infor lato in quanto radicalmente smentito dall'esame degli atti processuali da parte di questa Cor e, possibile e, anzi, doveroso, trattandosi di questione processuale. Ebbene, come risulta lana sentenza impugnata e dal verbale della predetta udienza, in quella data l'imputato era pre ;ente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc: n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quatt .onnila euro in favore della Cassa delle, così equitativamente determinata in relazione al motivc di ricorso che induce a ritenere la parte particolarmente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere e nsore Il Presiden