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Ordinanza — n. 15311/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of motivation regarding guilt finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15311/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his guilt was contradictory and based on speculative inferences rather than objective evidence. The court rejected this claim, stating that the appellate court had already provided a congruent motivation for its findings and that the appellant's request for a new factual reconstruction exceeded the permissible scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal alleging a lack of motivation for the finding of guilt is inadmissible if the lower court has already provided a congruent motivation, as the court of cassation cannot undertake a new factual reconstruction or re-evaluate evidence beyond the scope of the legality review.

Parole chiave

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lack of motivation finding of guilt legality review factual reconstruction inadmissibility of appeal congruent motivation scope of cassation responsabilità personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.p: roc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
Corte Cost., sent. n. 6/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFASCHIERI FRANCESCO nato a BARI il 30/09/1981 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa in data 28.03.2024, la Corte d'Appello di Bari ha cc nfermato la pronuncia resa in data 20.06.2023 dal Tribunale di Bari, con la quale Francescc: Rafaschieri veniva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R 309/90, e condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensoi e di fiducia, articolando un unico motivo di gravame con cui deduce violazione dell'art.606, coi nma 1, lett. e), cod. proc. penna. per difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ir riferimento al giudizio di colpevolezza. Il ricorrente censura la sentenza gravata sotto il profilo della carenza nril Itivazionale, sostenendo che la ricostruzione fattuale descritta nell'impugnata sentenza risulterebbe manifestamente congetturale, in quanto fondata su valutazioni suggestive dei v ?sbalizzanti, prive di riscontri obiettivi.

A suo avviso, le dichiarazioni del V. Brig. Terrone Alessandro risulterebbero contraddittorie e smentite da circostanze fattuali oggettive, quali l' nnpossibilità dello stesso di osservare le azioni dell'imputato a distanza di 10 metri e con il pori one aperto, nonché il malfunzionamento del portone stesso che era sempre aperto. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avrebbe trascurat ) i seguenti elementi decisivi: il fatto che l'imputato non risiedeva presso l'edificio dove è stata -invenuta la sostanza stupefacente; l'assenza di sequenze registrate dell'azione di prelievo del a droga; la mancanza di elementi idonei a collegare il ricorrente alla detenzione dello stupefa( ente (come chiavi d'accesso o strumenti per il confezionamento); il fatto che durante la p arquisizione personale sia stata rinvenuta solo la somma di Euro 255,00; l'inattendibilità delle ( ichiarazioni del V.

Brig. Terrone, che avrebbe riferito circostanze tra loro inconciliabili. 2.1 II difensore dell'imputato ha depositato memoria, illustrando ampiamentc i motivi di ricorso.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi ci fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi iarametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, è evidente come il ricorrente tenti di sollecitare questa C )rte ad una rilettura del compendio probatorio, travalicando i confini del sindacato di legitti nità, in un contesto in cui la Corte territoriale ha, invero, congruamente motivato il proprio coi ivincirnento in ordine alla responsabilità dell'imputato.

Il fatto che Rafaschieri sia stato osservato "entrare ed uscire nervosamente" Jal portone dell'edificio dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, dopo aver effettu3to diverse telefonate, nonché aprire e chiudere le cassette ove veniva successivamente r nvenuta la sostanza (circostanze riferite dai verbalizzanti), costituisce un complesso di elem nti indiziari valutati dai giudici di merito come convergenti e univoci nel condurre ad un giudizio di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". L'argomento difensivo secondo cui il V.

Brig. Terrone, posizionato a 10 metri di distanza, non avrebbe potuto osservare le azioni dell'imputato, è stato congruamente dis atteso dalla Corte territoriale che ha valorizzato la testimonianza del militare, il quale ha specif cato di aver avuto piena visibilità delle operazioni compiute dal ricorrente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.p: roc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. D: 6/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ielle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Con