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Ordinanza — n. 15305/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation as generic and factually unfounded regarding exemption causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Cesaro Vito inadmissible due to a manifest lack of foundation. The appellant argued the lower court failed to motivate potential exemption causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found the complaint generic and devoid of specific factual allegations. The decision was upheld because the lower court had already thoroughly analyzed the evidence and explicitly addressed exemption issues, rendering the appeal's request for a new review of the facts impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of motivation regarding exemption causes is inadmissible if it remains generic, fails to specify which causes were omitted, and does not critically analyze the lower court's reasoning on the facts.

Parole chiave

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lack of motivation exemption causes inadmissible appeal manifestly unfounded Criminal Procedure Code specific allegations re-examination of facts sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del difens we di fiducia, deducendo il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, co.
Art. 129 c.p.
con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non offrirebbe alcuna r lotivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandt si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandt si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 c.p
con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.

Giurisprudenza citata

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ass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandt si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARO VITO nato a BARI il 01/01/1980 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 27.09.2024, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale cittadino in data 01.02.2024, che aveva riconosciub Cesaro Vito colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, condannando o alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

2. Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del difens we di fiducia, deducendo il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1, lett.

e) cod proc.pen. con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non offrirebbe alcuna r lotivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Questo Collegio rileva, anzitutto, l'evidente carenza di specificità del mot vo di ricorso, limitandosi il ricorrente a enunciare una generica "mancanza di motivazione" in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, senza neppure indicare quali ;arebbero, nel caso concreto, le ipotesi proscioglitive che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare. La Corte territoriale ha, invero, esaminato analiticamente il compend o probatorio, valorizzando la quantità di sostanza stupefacente (20 grammi di cocaina comples.: sivi), l'elevato principio attivo (con purezza quasi all'80%), le modalità di confezionamen :o in dosi, il comportamento dell'imputato che ha tentato di darsi alla fuga, nonché la confe ;sione resa in sede di interrogatorio di garanzia.

Tali elementi, come correttamente rilevato dai giudici di merito, escludono in radice l'applicabilità di cause di non punibilità. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia nnanifestamentq infondato, in quanto generico, in fatto, privo di confronto con la decisione impugnata, no scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (( ass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti 3 fondamento della affermazione della penale responsabilità del prevenuto.

La mera evocazione di una verifica ex art. 129 c.p.p., senza precisare c uali cause di proscioglimento sarebbero state trascurate, rappresenta un'inammissibile scllecitazione a questa Corte a compiere una rivisitazione del materiale probatorio, inibita in sede di legittimità. Nel caso di specie, l'approfondita motivazione della sentenza impugnz ta - che ha puntualmente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto provata la penale -esponsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio - contiene in sè la valutazione sull'in ;ussistenza di cause di proscioglimento.

Si osserva, peraltro, che la Corte territoriale ha specificamente affrontato e disatteso il tema della "particolare tenuità del fatto", nonché quello della recidiva e del e attenuanti, dimostrando così di aver compiuto un vaglio completo di tutti gli aspetti rilevanti Iella vicenda. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandt si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere e