Cassation court dismisses appeal claiming nullity of drunk driving report due to missing lawyer notice signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's reduction of the defendant's sentence for refusing a sobriety test. The defendant argued the urgent report was null because the statutory notice to appoint a defense lawyer lacked the defendant's signature, contending that mere mention was insufficient. The court ruled that the notice is an official act by the officers and does not require the defendant's signature unless a declaration is made, thereby rejecting the procedural defect claim as a mere contestation of evidence evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 disp. att. cod.proc.pen.; In drunk driving cases, the notice to appoint a defense lawyer is valid if recorded in the report without signature, as it is an official act not requiring the defendant's declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOKEY JOHN ORJI nato il 24/09/1983 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; 4-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 10/07/2024, la Corte d'Appello di Bolog la, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, riduceva la pena inflitta a Kok 3y John Orji a mesi due e giorni venti di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, confermanc o nel resto la decisione impugnata che aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di :ui all'art.186, comma 7, C.d.S., per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento mediante e ilometro volto a verificare lo stato d'ebbrezza, in presenza degli indici sintomatici rilevati dalla FG.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difenscre di fiducia dell'imputato, deducendo, come unico motivo di impugnazione, la violazione della norma, prevista dall'art. 114 disp. att. cod.proc.pen. Il ricorrente lamenta che, in sede di appello, era stata eccepita la nullità del verbale di accertamenti urgenti per non essere stati impartiti gli avvisi ex art. 114 disp. att. cod.proc.pen. Sostiene che, nonostante dal video acquisito in atti non risultasse tale circost ìnza, la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente che il verbale contenesse l'avviso del , iiritto di farsi assistere da un difensore, a prescindere dalla sottoscrizione dell'interessato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le argomentazioni svolte dalla Corte dì appello in sentenza si conforma no ai principi stabiliti in sede di legittimità, in base ai quali "In tema di guida in stato di et: brezza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un inci lente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verb. ile, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell'interessato, poiché II avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è n3cessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore cl fiducia" (così Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018, dep. 01/02/2019, Rv. 274978 - 01).
Nel caso di specie, emerge dagli atti che l'avviso è stato effettiva nente rivolto all'imputato, come risulta dal verbale di accertamenti urgenti acquisito agli atti del procedimento. La circostanza che il verbale non sia stato sottoscritto dall'interess3to non inficia la validità dell'atto, in assenza di dichiarazioni rese dal conducente. È irrilevante la deduzione difensiva secondo cui dal video prodotto non risJIterebbe tale circostanza, poiché, come rilevato dalla Corte territoriale che ha visionato il filmato, la registrazione effettuata dall'imputato non infirma l'attestazione degli accertatori, il cui verbale fa fede fino a querela di falso circa le attività in esso documentate.
La doglianza difensiva si risolve, in sostanza, in una mera contestazione del la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità, in ssenza di vizi logici o giuridici nella motivazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coc.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere e