Cassation court dismisses appeal for public utility work substitution due to defendant's criminal history and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to substitute detention with public utility work. The defendant argued for this substitution citing Article 186, paragraph 9-bis of the Criminal Procedure Code, but the appellate court correctly applied the principle that such substitution relies on the judge's discretionary assessment of the defendant's worthiness. The court found the defendant's prior record for detention and drug trafficking precluded a positive prognosis for compliance with public utility obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 9-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: The substitution of custodial and pecuniary penalties with public utility work is subject to the judge's discretionary evaluation of the defendant's worthiness, which cannot be reviewed on appeal if based on relevant criminal history and lack of preventive special effects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTINO GIOVANNI nato a BOVOLONE il 11/09/1998 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; A
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Bologna, con la decisone del 09.09.2024, ha :onfermato la sentenza del GIP cittadino, con la quale FORTINO Giovanni veniva condanna o alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.350,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, zomnni 1° e 2° lett. C) e comma 2 sexies del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche, con l'aggravante di cui al comma 2 bis (fatto commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7);
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazionE , lamentando l'inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 186, connmz 9 bis C.d.S. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile; In proposito, la Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato p incipio per cui la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica L tilità, ai sensi dell'art. 186, comma nono - bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionalE del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato rispetto al beneficio da concedere, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 de/ 17/01/2017 ; Pacchioli, Rv. 269396 - 01 Sez. 4, n. 1015 de/ 10/12/2015, Sartori, Rv. 265799 - 01).
Ha logicamente ritenuto che i precedenti penali dell'imputato (per fatti d detenzione e spaccio di stupefacenti e porto di armi, consumati lo stesso anno della contra /venzione che occupa e l'anno successivo) non consentissero una prognosi positiva in ordine a rispetto delle prescrizioni connesse al lavoro dì pubblica utilità. Inoltre, la Corte d'Appel D ha posto a fondamento del diniego non solo i precedenti del ricorrente, ma anche la "assolu :a indifferenza agli effetti special-preventivi propri della sanzione penale", valutazione che, attenendo al merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co( .proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore I