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Ordinanza — n. 15300/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after statutory deadline expired for present defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline had expired. The defendant, present in the first instance, failed to file the appeal within the 45-day period required by law, as the appellate judgment was issued in a closed session without a request for oral proceedings. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.; Art. 585, comma 1-bis, c.p.p.: The appeal period for a present defendant does not extend by fifteen days when the appellate judgment is rendered in a closed session under emergency rules, provided no absence declaration was formally made.

Parole chiave

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late appeal filing present defendant deadline closed session appeal emergency procedural rules procedural inadmissibility legittimazione ad agire accusa penale procedura per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è tardivo, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa il 3 lu jlio 2024, con motivazione riservata in 90 giorni, ed è stata depositata il 12 settembre 2024; il termine per impugnare ha iniziato a decorrere, pertanto, ex art. 585, comma 2, lett.
Art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è tardivo, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa il 3 lu jlio 2024, con motivazione riservata in 90 giorni, ed è stata depositata il 12 settembre 2024; il termine per impugnare ha iniziato a decorrere, pertanto, ex art. 585, comma 2, lett.
Art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Il ricorso è tardivo, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa il 3 lu jlio 2024, con motivazione riservata in 90 giorni, ed è stata depositata il 12 settembre 2024; il termine per impugnare ha iniziato a decorrere, pertanto, ex art. 585, comma 2, lett.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co , 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 23-bis, D.L. 28/10/2020, n. 176
pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputai o giudicato in assenza e che nel caso di specie la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio, con rito cartolare ex art. 23 bis I.n.
art. 51 c.p
per non aver il Giudice d'Appello applicato la scrimil onte ai sensi dell'art. 51 c.p.
art. 131-bis c.p
e/o dell'art. 131-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. 1585 del 07/12/2023
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 co , 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHOUIRI HICHAM nato a SASSOCORVARO il 03/01/1992 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 03/07/2024, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 16/10/2023, rideterminava la pena n: i confronti di Lakhouiri Hicham in mesi 2 di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, con sos. tituzione della pena detentiva in euro 3.000,00 di ammenda e così complessivamente eur ) 5.400,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione impugnata. L'imputato risulta libero- presente nel processo di primo grado. All'imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2- sexies D.Lgs. 285/1992 per aver condotto l'autovettura Renault Laguna, targati: EC091WV, in stato di ebbrezza alcolica (tasso prima prova 1,38 g/I e seconda prova 1,35 g/l), in Riccione, il 14/08/2021, con l'aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna (ore 04 20 circa) e di aver provocato un incidente stradale.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittoriet i o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. per aver il Giudice d'Appello ritenuto l'esistenza dell'elemento oggettivo, in quanto l'imputato non stava guidandc al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, essendo fermo al margine della strada con lue amici. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione della le gge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p. per non aver il Giudice d'Appello applicato la scrimil onte ai sensi dell'art. 51 c.p. e/o dell'art. 131-bis c.p. 2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p. per mancato riconoscimento dei benefici di legge.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è tardivo, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa il 3 lu jlio 2024, con motivazione riservata in 90 giorni, ed è stata depositata il 12 settembre 2024; il termine per impugnare ha iniziato a decorrere, pertanto, ex art. 585, comma 2, lett. c), cc:i. proc. pen., dal 1 ottobre 2024; il termine per impugnare concesso all'imputato presente, pi iri a 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è scaduto, pertanto, il 16 no fembre 2024, mentre il ricorso, come da attestazione di cancelleria in calce alla sentenza innpu gnata, è stato depositato il 30/11/2024.

Occorre aggiungere che in primo grado l'imputato risultava presente, non pc tendo dunque trovare applicazione la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. pr )c. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputai o giudicato in assenza e che nel caso di specie la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio, con rito cartolare ex art. 23 bis I.n. 176 del 2020, non essendo stata formulata dalle parti richiesta di trattazione orale né avendo l'imputato manifestato la volontà di comparire.

Pirtanto, opera anche il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'ari 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazion e del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cass izione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale r on partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. .37, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.» (Sez. 7, )rd. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co , 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament.) delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen Je. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Cons