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Ordinanza — n. 15296/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on sentencing mitigation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15296/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued the appellate court failed to specifically address his request for reduced sentencing based on personal and family circumstances. The court ruled that the lower court's brief reference to the proportionality of the already mitigated sentence constituted sufficient reasoning, as sentencing discretion allows for intuitive global evaluation of statutory criteria.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's decision is admissible if it provides a concise statement of the evaluation of sentencing criteria, even if intuitive, as the determination of the penalty falls within the discretionary power of the trial judge.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigation request lack of reasoning appellate review procedural inadmissibility luogo del reato testimone a carico responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo di!l difensore di fiducia, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, lett.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co , Lproc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 co , Lproc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSTO ALESSANDRO nato a CATANIA il 05/12/1998 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza in data 10.07.2024, la Corte di Appello di Catania zonfermava la decisione del Tribunale di Catania del 05.05.2023, con cui Tosto Ales ;andro veniva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generichc, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di nulta, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 73, comma IV, D.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo di!l difensore di fiducia, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, lett. e), cod proc.pen. per mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive orientate al a richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare adi!guatamente il rigetto dell'istanza di riduzione della pena, limitandosi ad affermare che le circostanze attenuanti generiche già concesse dal primo giudice avrebbero sufficienteme Ite mitigato il trattamento sanzionatorio, senza considerare le specifiche circostanze dedotte dalla difesa in appello, quali il licenziamento dal posto di lavoro, la nascita di un secondogenito, la disoccupazione della compagna, il comportamento processuale ed extraprocessuale e l'assenza di aiuti sociali e familiari.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla dosimetria della pena, va ricordato che la determinazior e della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezior aie del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferi!: ce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008„ Gasparri, Rv. 239754). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la prcpria decisione rilevando che "la pena irrogata dal giudice di prime cure, già mitigati mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle mc dalità in cui si sono svolti i fatti, della condotta processuale e delle dichiarazioni confessorie dal o stesso rese, appare congrua e proporzionata alla gravità del fatto". Tale motivazione, benché sintetica, risulta idonea a dar conto dell'iter hgico-giuridico seguito nella determinazione della pena, anche in considerazione del fatto che il Tribunale di primo grado aveva già tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, del suo comportamento processuale e dell'immediata ammissione degli addebiti, riconoscendo sia e circostanze attenuanti generiche sia il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2— Nella fattispecie, la Corte territoriale, richiamando la gravità del reato e k congruità del trattamento sanzionatorio già determinato nel primo grado di giudizio, ha mplicitamente ritenuto che le circostanze personali e familiari addotte non fossero tali ia giustificare un'ulteriore diminuzione della pena, tenuto conto del fatto che il ricorrente è stz: to condannato per la detenzione a fini di spaccio di marijuana per un quantitativo non trasc:Jrabile, pari a 1.500 grammi.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co , Lproc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Con