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Ordinanza — n. 15294/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to challenge prior merit court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Spinelli Ersilia inadmissible, ordering her to pay the costs. The appellant argued that the lower court relied on police reports obtained without consent and that driving without a license was no longer a crime. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the trial court without the necessary critical analysis required for a cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the court of merit without providing a specific legal ground and a critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific legal grounds driving without license recidivism in driving criminal procedure code indagine su reati finanziari istruzione penale per appropriazione indebita messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 616, co. 1 c.p.p.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cor, .proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 99 c.p
285/1992 (C.d.S.), art. 99 c.p., per aver guidali D il veicolo tg.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 7 Ord. n. 11916 del 14/03/2024
Sez. 7 Ord. n. 30502 del 10/07/2024
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cor, .proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ERSILIA natq a PESCARA il 16/07/1990 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 25.10.2024, la Corte d'Appello di L'Aquila ha conferrm to la decisione del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato Spinelli Ersilia colpevole de reato di cui all'art.116, comma 15, D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.), art. 99 c.p., per aver guidali D il veicolo tg. EH046BH con patente di guida mai conseguita (recidiva nel biennio), con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, condannandola alla pena di mesi uno di arresto ed C 2.300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, e disponendo la confisc 3 del veicolo.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore. dell'imputata, deducendo i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al l'accertamento del presupposto della recidivanza della condotta di guida senza patente, necessario ad integrare il reato di cui all'art. 116 co. 15 C.d.S. In particolare, la ricorrente lamenta che il giudice di primo grado avre )be fondato il proprio convincimento sulla recidiva nel biennio, anche sulla base delle informative di reato rese dai Carabinieri di Pescara e dalla Polizia Municipale di Tortoreto„ in relazione all'acquisizione delle quali la difesa non aveva mai prestato il consenso.

Pertanto, ha chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza, previa espun :ione degli atti menzionati, per mancata correlazione tra imputazione e fatto accertato ai sensi i legli artt. 516, 521, 522, 526 cod.proc.pen. e, in via subordinata, l'assoluzione perché il fé tto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata la mera guida se lza patente ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit l perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cori etti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi ( ella puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui iferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono appl carsi anche al ricorso per cassazione). Quanto al primo motivo di ricorso, relativo all'inutilizzabilità dei verbali di c mtestazione e della nota di riscontro della Polizia Municipale di Tortoreto, si osserva che il Col egio di merito ha correttamente rilevato che gli stessi non sono stati determinanti ai fini d .11a decisione, essendo questa fondata sulla testimonianza del V. Brig. De Marchis il quale riferiva sull'accertamento eseguito in ordine alla irrevocabilità della precedente contestaz one.

Tale affermazione, non contestata nei motivi di ricorso, è sufficiente a soste' ere l'impianto motivazionale. Invero, quanto alla prova della recidiva nel biennio, elemento costitutiv( del reato in questione, essa è stata correttamente accertata. La sentenza impugnata opera un buon governo della giurisprudenza di q _lesta Corte di legittimità laddove si è affermato che, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, noi è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del prc gresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione cel verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte d ?l ricorrente di elementi contrari (Sez. 7 - , Ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 28620) - 01).

E in altra pronuncia si è condivisibilmente affermato che, in tema di guida ;enza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depe lalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre i, n'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ri :orrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o ma richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazic ne può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregre ssa violazione amministrativa (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cor, .proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 m