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Ordinanza — n. 15292/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding discretionary non-mention of conviction despite mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to deny the non-mention of conviction. The appellant argued that the lower court illogically prioritized drug quantity over mitigating factors like youth and good behavior. The court ruled that the decision rests on the discretionary power of the trial judge to balance these elements under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 175 c.p.; Art. 133 c.p.: The benefit of non-mention of conviction is a discretionary measure based on the principle of reintegration, not automatically linked to suspended sentences, and requires a reasoned balancing of mitigating and aggravating factors by the judge of merit.

Parole chiave

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non mention of conviction discretionary power mitigating circumstances drug trafficking Article 133 Penal Code revisione della sentenza penale ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 175 c.p.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il beneficio della non r lenzione della condanna di cui all'art. 175 cod.
Art. 133 c.p.
e dell'art. 133 c.p., in relazione all'art.
Art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
133 c.p., in relazione all'art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
133 c.p., in relazione all'art. 606 lett.
Art. 616 co. 1 cod.proc.pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 133 c.p
e dell'art. 133 c.p., in relazione all'art.
art. 175 cod. pen
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il beneficio della non r lenzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen.
art. 133 cod. pen
e dell'art. 133 c.p., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 16366 del 28/03/2019
Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011
Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 - dep.
Sez. n. 6949 del 12/03/1998
251509; Sez. n. 6949 del 12/03/1998 - dep.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 co 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAO SALVATORE nato a PARTINICO il 26/05/2002 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza emessa il 17/09/2024, la Corte d'Appello di Palermo, (, uarta Sezione Penale, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. presso il Tribunale cl Palermo del 24/05/2023, ha concesso all'imputato RAO Salvatore le circostanze attenuanti gi ffleriche e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 1.33: 133 di multa, confermando il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso tale pronuncia, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha pr Dposto ricorso per cassazione, deducendo, in un unico motivo, l'erronea applicazione dell'a -t. 175 c.p. e dell'art. 133 c.p., in relazione all'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen., e l'illogicità della relativa motivazione, in relazione all'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. In particolare, il ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello di Pall armo che, pur riconoscendo la sussistenza di elementi favorevoli quali la giovane età dell'imputato, l'incensuratezza, il corretto comportamento processuale, l'evidente resipiscenza i! il percorso di riabilitazione intrapreso, ha negato la concessione del beneficio della non menzi me, ritenendo prevalenti - in modo asseritamente illogico e contraddittorio - la quantità signi icativa di dosi in possesso del ricorrente, l'intensità del dolo e la presenza di un'organizzz zione, seppur rudimentale, dell'attività di spaccio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il beneficio della non r lenzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e teni le a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessi' ine è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente c Dnseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo iel giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui al 'art. 133 cod. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16366 del 28/03/2019 Ud. (dep. 15/04/2019) Rv. 75813 - 01;

Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 - dep. 20/09/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. n. 6949 del 12/03/1998 - dep. 10/06/1998, Pennisi S, Rv. 211100)). Pertanto, il giudizio sull'opportunità di concedere la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di n erito, e come tale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha correttam ante valutato, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, gli elementi rilevanti ai fini de1113 concessione del beneficio, ponderando i dati favorevoli all'imputato (quali la giovane età, l'incensuratezza, il comportamento processuale e l'attività di volontariato intrapresa) con quelli sfavc revoli (quali il numero significativo di dosi di sostanza stupefacente, l'organizzazione dell'attivit;i di spaccio, il possesso di strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga).

La Corte d'Appello ha, quindi, operato un corretto bilanciamento dei criteri ex art. 133 c.p., motivando adeguatamente le ragioni per cui, pur concedendo le attenuant generiche, ha ritenuto che la natura e le modalità del reato non consentissero la concessior e dell'ulteriore beneficio della non menzione. Le doglianze del ricorrente, pertanto, si traducono in una non consenti:a richiesta di rivalutazione nel merito della decisione impugnata, finalizzata ad ottenere una diversa ponderazione degli elementi valutativi già adeguatamente considerati dalla Corte d'Appello.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Cons