Cassation court dismisses appeal for marijuana cultivation conviction citing lack of contradiction in sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for cultivating marijuana. The appellant argued the trial court contradicted itself regarding his cooperation and illogically justified the sentence above the statutory minimum. The court rejected these claims, stating that the lower courts correctly identified the professional nature of the crime and the defendant's prior record as sufficient grounds for denying general mitigating circumstances and imposing a higher penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court of first instance's assessment of general mitigating circumstances and sentencing discretion is binding unless contradictory, requiring only a reference to the predominant elements under Art. 133 c.p. to justify the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO MARIANO nato a SAN ROBERTO il 20/02/1959 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 29 ottobre 2024, h,' confermato la sentenza emessa il 17 ottobre 2023 dal G.u.p. del Tribunale cittadino, che avevi condannato Romeo Mariano alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa per i reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, avendo l'imputato, in concorso con Liuzzo Domenico, coltivato in un appezzamento di terreno sito in località Piano Guardiola, n. 77 piante di marijuana, distribuite su quattro distinte piazzole occultate tra la vegetazione, )rovvedendo regolarmente alla loro irrigazione e manutenzione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Romeo Mariano mediante il proprio difensore, deducendo: - violazione dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 62 bis c.p., per contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generi( he. Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata ha illogicamente ritenuto non collabor3tivo il suo comportamento, quando in realtà, pur avendo inizialmente negato di riconoscere il coimputato, ha successivamente ammesso che la persona presente sui luoghi era Liuzzc Domenico, confermando quanto riferito dalla moglie. Grazie a tali dichiarazioni, il soggetto e roneamente identificato e raggiunto da misura cautelare,era stato immediatamente scarcerato; - violazione dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 133 c.p., per illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto giustificato il discostament( dal minimo edittale. Il ricorrente sostiene che il numero di piante individuate è molto modesto e non denota modalità professionali nella conduzione della coltivazione né particolare scall:rezza.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1 Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudic( del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittir iità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra q ielli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dE ll'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
In sintesi, al fine di ritenere o E scl u d e re le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinar?. o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla per ;onalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risult )re all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso, nel caso di specie, le sentenze di merito, di cui è consentita la lettura congiunta in virtù della doppia conformità, hanno correttamente valorizzato, oltrE al numero delle piante di marijuana coltivate illecitamente (77), le modalità professionali di coltivazione, la scelta strategica di un'area difficilmente accessibile e gli accorgimenti adottati )er occultare la piantagione, i precedenti penali a carico del prevenuto, elementi che denoti ino una non trascurabile pericolosità sociale e giustificano il diniego delle attenuanti generiche. 3.2 Con riferimento alla dosimetria della pena, va ricordato che la determipazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere disc -ezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intu tivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione d uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, i . 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente gi istificata in riferimento alle modalità dell'azione, connotata da professionalità e scaltre2zaà, e alla personalità dell'autore, gravato da precedenti penali.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.r roc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandos i assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. ti 6/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025