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Ordinanza — n. 15284/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding agreed sentence in plea bargain due to lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise new legal grounds regarding the agreed sentence. The lower court had already incorporated the plea bargain's content into its judgment, leaving no room to challenge the penalty's legality without fresh arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In plea bargain appeals, the agreed sentence cannot be unilaterally modified by the appellant, and the appeal is inadmissible if it merely repeats the lower court's reasoning without presenting a new legal ground of illegality.

Parole chiave

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plea bargain appeal agreed sentence modification inadmissible appeal new legal ground procedural default motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
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Testo completo

m iimento omettere le ger .ralità e ORDINANZA gli altri datiidei tticativt norma dei' art. 52 l'OTeo ir ,AAnto: sul ricorso proposto da: 1:1 disposto d'L 5cio D a richiststo parte RAFFAELE MAURIZIO nato a SORIANELLO il 23/09/1973 Si imposto dirli leggo avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO-tiete-awi-se-a-1~; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Maurizio Raffaele deduce con un unico motivo di ricors ) vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione sul trattamento sanzionz torio inflitto con la sentenza impugnata a seguito di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnaziom che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivc non deducibile, avendo la Corte territoriale recepito il contenuto dell'accordo non essendo stato prospettato alcun profilo di illegalità della pena; ritenuto, infatti, che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione propos :o in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio proces ;uale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisioni del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illeilalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279 ;04).

Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanni i del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr !mila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso ibbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della caL sa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ma