Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15036/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing due to failure to use a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to engage a qualified defense attorney as required by law. Although the lower court had acquitted the defendant on the grounds that the crime did not exist, the appellant attempted to file the appeal personally without a specific mandate to a registered defense counsel. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal invalid under the new criminal procedure code, resulting in the dismissal of the request and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused without a specific mandate to a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal lack of standing qualified defense attorney procedural defect inadmissible appeal special register procedural costs difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIO PAOLO nato a MERANO il 26/11/1941 avverso la sentenza del 28/05/2024 del TRIBUNALE di BOLZANO(dato iso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40926/24 SAVIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione dal reato di cui all'art.368 cod. pen. perché il fatto non sussiste); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, con cui il ricorrente si duole della motivazione adottata dal Tribunale di Bolzano, sulla base della quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, è inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis