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Ordinanza — n. 15034/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new evidence and flawed recidivism argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15034/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding witness credibility and recidivism were merely repetitions of lower court errors without new evidence. Consequently, the appellate court's original assessment of the defendant's dangerousness and the victim's reliability was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 606, Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the court of appeal without presenting new evidence or a fundamentally different legal assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of new evidence recidivism argument witness credibility court costs award appellate review limits procedural dismissal lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Franco Capuzzo, volta a contestare l'inammissibilità del ricorso, è meramente reiterativa delle stesse censure articolate nei motivi di impugnazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
Franco Capuzzo, volta a contestare l'inammissibilità del ricorso, è meramente reiterativa delle stesse censure articolate nei motivi di impugnazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUGATTAOUI BOUZEKRI nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente con il primo motivo sono volte a sollecitare una differente e nuova valutazione del compendio probatorio non consentita nel giudizio di legittimità; ritenuto in particolare che risulta coerentemente motivata l'attendibilità della persona offesa alla stregua dei riscontri offerti dalle corrispondenze somatiche riferite prima del riconoscimento rispetto al dato discordante ritenuto recessivo della pronuncia, suscettibile di apprezzamenti anche erronei tali perciò da non inficiare nel complesso l'avvenuto riconoscimento dell'imputato, a fronte della corrispondenza degli altri elementi (dati somatici e abbigliamento); ritenuto che anche il secondo motivo in merito all'applicazione della recidiva è inammissibile essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta pericolosità dell'imputato; ritenuto che la memoria difensiva depositata dall'avv.

Franco Capuzzo, volta a contestare l'inammissibilità del ricorso, è meramente reiterativa delle stesse censure articolate nei motivi di impugnazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decis