Ordinanza — n. 15033/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHLAL ILYASS nato il 16/01/2003 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile avendo la Corte di appello di Bologna congruamente motivato in merito alla rilevata inammissibilità dell'atto di appello per l'assoluta genericità dei motivi dedotti in punto di valutazione delle ragioni che hanno giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena tenuto conto anche della estrema puntuale motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità allarmanti del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 15033/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHLAL ILYASS nato il 16/01/2003 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile avendo la Corte di appello di Bologna congruamente motivato in merito alla rilevata inammissibilità dell'atto di appello per l'assoluta genericità dei motivi dedotti in punto di valutazione delle ragioni che hanno giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena tenuto conto anche della estrema puntuale motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità allarmanti del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 31 marzo 2025 Il Con iere estensore Il residente