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Ordinanza — n. 15032/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals against criminal judgment for exceeding appellate court exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Cudia Giuseppe and Bianco Francesco inadmissible, ruling that the contested issues fell exclusively within the appellate court's jurisdiction. The appellants argued against the factual reconstruction and sentencing without alleging any logical errors or misinterpretation of evidence. The court determined that the lower court's reasoning was sound and that the appeals merely offered alternative readings of the trial record, which are not permissible in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals against judgments of fact and sentencing are inadmissible when they do not allege specific errors in the evaluation of evidence or logical flaws in the reasoning, but merely propose alternative interpretations of the trial record.

Parole chiave

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appellate exclusive competence factual reconstruction review sentencing appeal inadmissibility evidence evaluation error criminal procedure appeal attenuazione della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
9 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
9 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUDIA GIUSEPPE nato a MARSALA il 06/06/1961 BIANCO FRANCESCO nato a MARSALA il 06/03/1944 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate dai due ricorrenti Cudia Giuseppe e Bianco Francesco concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto quanto alla idoneità delle minacce a turbare l'andamento dell'asta giudiziaria i ricorrenti censurano la valutazione operata dalle sentenze di merito senza dedurre alcun travisamento ma solo una alternativa lettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche per il motivo del ricorso di Cudia relativo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tutti profili adeguatamente argomentati nella sentenza impugnata in piena condivisione delle valutazioni espresse nella motivazione della sentenza del primo grado di giudizio (vedi pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il P' -side