Court dismisses appeal for generic grounds and lack of critical analysis of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic formulation of the sole ground of recourse. The appellant argued for liability under Article 336 of the Penal Code, but the court found the complaint lacked critical analysis of the first and second instance judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on generic grounds without critical analysis of lower court reasoning is inadmissible as it merely repeats party assertions without engaging with judicial evaluations.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 18/04/1977 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p. è formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la natura minacciosa delle frasi dell'imputato, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 r