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Ordinanza — n. 15029/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts and evidence evaluation remain within appellate court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15029/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Khesib Marouan inadmissible, ruling that the contested issues regarding fact-finding and evidence evaluation fall exclusively within the appellate court's jurisdiction. The appellant argued against the court's assessment of the buyer's credibility and the exclusion of passive resistance, while the lower court provided a logically sound, shared motivation based on established legal principles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reiterate grievances concerning the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these matters remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal exclusive competence fact evaluation evidence appreciation procedural costs passive resistance habitual trafficking imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
resistenza passiva; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la disamina della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHESIB MAROUAN nato il 30/04/1992 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso proposto da Khesib Marouan è inammissibile perché reitera le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienze, convergente con quello del Tribunale, in merito alla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona individuata quale acquirente della sostanza stupefacente, nonchè di quelle rese dall'agente di polizia sulle lesioni cagionategli che escludono l'ipotesi difensiva della cd. resistenza passiva; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la disamina della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

è stata correttamente affrontata nella sentenza impugnata, considerato il riferimento all'abitualità dell'attività di spaccio rispetto alla finalità di lucro perseguita non qualificabile come di speciale tenuità; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell'imputato gravato da precedenti penali anche specifici; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2