Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15028/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility as they concern fact-finding reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15028/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Bertuzzi and Pilla inadmissible, ruling that they improperly challenged the lower court's fact-finding and evidence evaluation. The appellants argued against the conviction for slander and assault, but the court found the appellate court provided adequate reasoning based on medical certificates, witness testimony, and physical evidence. Consequently, the appeals were rejected because such factual assessments fall exclusively within the competence of the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the reconstruction of facts or the appreciation of evidence are inadmissible as they concern the exclusive competence of the judge of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals fact-finding competence appellate review limits evidence evaluation criminal procedure law risarcimento del danno alla persona valutazione della credibilità mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Stefano Bighellini - tenuto conto della corretta valutazione in fatto ed in diritto operata dalla Corte di appello di Bologna, coerente ai principi in tema di concorso di persone nel reato; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 114 c.p.
art. 616 c.p
Stefano Bighellini - tenuto conto della corretta valutazione in fatto ed in diritto operata dalla Corte di appello di Bologna, coerente ai principi in tema di concorso di persone nel reato; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERTUZZI GABRIEL MATTIA nato il 30/09/1988 PILLA MARCO nato a MILANO il 20/12/1991 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi di Bertuzzi Gabriel e Pilla Marco introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento dei reati di calunnia e lesioni personali in concorso, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, che dà conto sia delle ragioni della piena attendibilità della dinamica basata sulle testimonianze rese dalle persone offese Magnani e Maurizi, e, conseguentemente, della falsità delle accuse mosse nei confronti delle predette, attraverso il riscontro offerto dai certificati medici, le fotografie delle gravi lesioni subite dal Magnani (frattura ossea e ferita all'occhio con otto punti di sutura, ecchimosi alla schiena e al volto), la deposizione del carabiniere Calabrese, l'assenza di adeguati riscontri della versione opposta rese in sede di querela dal Bertuzzi sotto il profilo dell'assenza di conseguenze lesive rilevanti compatibili con la presunta aggressione subita, così da rendere del tutto irrilevante l'allegazione di un referto medico attestante modeste escoriazioni; ritenuto che analoghe considerazioni valgono per le censure dedotte da Pilla in merito al concorso nel reato di lesioni personali ed alla esclusione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. - reiterate nella memoria difensiva prodotta dall'avv.

Stefano Bighellini - tenuto conto della corretta valutazione in fatto ed in diritto operata dalla Corte di appello di Bologna, coerente ai principi in tema di concorso di persone nel reato; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 31 marzo 2025 Il