Cassation court dismisses appeal for non-application of substitute penalties due to lack of specific request in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically request the application of substitute penalties in their concluding submissions. Although the appellate court could apply such penalties ex officio under specific conditions, the appellant's arguments did not address this issue. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 167 c.p.p.: An appeal regarding the non-application of substitute penalties is inadmissible if the appellant did not specifically request such application in their submissions, as the appellate court's power to apply them ex officio does not cure a lack of specific pleading.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASBARRO MICHELE nato a BOIANO il 07/02/1961 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico di ricorso sulla mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato, essendo mancata ogni richiesta sul punto essendosi l'appellante in sede di conclusioni riportato ai motivi di appello che non investivano affatto il tema delle sanzioni, e considerato che il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, Rv. 286830); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decisa 31 marzo 2025 Il Ci gliere estensore Il esidente Ri do so Er lia ane e DEPOSITATA IN CANCELLERIAgh