Cassation appeal against sentencing agreement dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against a sentencing agreement inadmissible de plano. The appellant argued for a review of the agreed penalty's justification, but the court held that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits challenges to specific legal violations. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing agreements are inadmissible for defects in the agreed penalty's motivation unless they fall within the strictly enumerated grounds of legal violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADRI MOEZ nato il 30/10/1978 avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA Edato avvis e parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41366/24 KADRI OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e altro, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il