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Ordinanza — n. 15017/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of dolo and insufficient motivation by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15017/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Cedro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cedro challenged the Second Instance Court's finding of intent (dolo) regarding a violent reaction to police checks, arguing the lower court failed to properly link his actions to opposing legitimate official operations. The court rejected these arguments, noting the lower court correctly established the correlation between the violence and the goal of obstructing public officials, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.; The appeal is inadmissible when the lower court has congruently motivated the finding of intent by linking the defendant's violent reaction to the legitimate exercise of public authority, thereby refuting the defense's reconstruction of unjustified surveillance checks.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility intent dolo assessment obstruction of public officials violent reaction justification procedural costs award prova del dolo pubblica istigazione a delinquere permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEDRO ALBERTO nato a GIOIA TAURO il 28/05/1965 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che con riferimento all'accertamento del dolo è evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato e la finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali, essendo stata correttamente respinta la ricostruzione sollecitata dalla difesa circa la ingiustificata sottoposizione ai rilievi fotosegnaletici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente