Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges fact-finding and evidence evaluation reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giardina Domenico inadmissible because it improperly challenged the lower court's fact-finding and evidence evaluation. The appellate court had adequately reasoned why the defendant's claim of not perceiving the police warning was rejected based on his imprudent driving during the escape. Consequently, the appeal was rejected as it encroached upon the exclusive competence of the trial judge regarding the assessment of material proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they concern the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, which remain within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA DOMENICO nato a CATANIA il 10/03/1990 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso di Giardina Domenico introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo per la resistenza opposta dall'imputato per sottrarsi al controllo stradale, avendo evidenziato una serie di elementi che sorreggono tale lettura, non dandosi credito alla tesi difensiva della mancata percezione dell'alt intimatogli dagli agenti, evidenziando altresì le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti che si erano chiaramente qualificati; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pre de