Italian Court dismisses appeal on criminal liability grounds as lower court reasoning was logical and coherent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address subjective criminal liability and the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code. The Court rejected these claims, ruling that the appellate court's reasoning was logically coherent and sufficient to satisfy the requirement of legal motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review criminal appeals if the lower court has provided logical and coherent reasoning regarding the absence of subjective elements and statutory non-punishability causes.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTOUIR ABDERRAHMANE nato il 08/04/1958 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 41321/24 ErrouiR OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla affermazione di penale responsabilità ed, in particolare, alla insussistenza dell'elemento soggettivo nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica coerente e puntuale a tal riguardo (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il