Cassation court dismisses appeal as appellate court correctly evaluated evidence and rejected generic recidivism and non-prosecution claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellate court properly evaluated the evidence without logical flaws. The appellant's arguments regarding the lack of prosecutability under Article 393-bis and the issue of recidivism were deemed generic and unsupported by specific facts. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the application of non-prosecution clauses must be specific; generic complaints without objective elements demonstrating arbitrariness or failure to consider prior convictions do not justify cassation intervention.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNICA FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 04/10/1966 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale; ritenuto che il motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Pennica Francesco al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Co iere es