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Ordinanza — n. 15004/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of effective comparison with lower court's reasoned decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15004/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic and failed to effectively challenge the lower court's detailed reasoning. The appellant claimed the first-instance judgment lacked proper motivation regarding necessity and sentencing, but the court found the appellate court had already provided adequate and logical evaluations on these points. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not effectively challenge the adequately motivated decisions of the court of first instance, as the lower court's reasoning is not subject to re-evaluation in the absence of evident logical flaws.

Parole chiave

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genericity of appeal grounds inadmissibility under Art 616 lack of effective comparison insufficiency of motivation procedural costs and fine aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
265352); rilevato che anche il motivo dedotto per la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47274 del 05/11/2015
Sez. 6, n. 47274 del 05/11/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI IVAN nato a REGGIO CALABRIA il 29/12/1996 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla insussistenza dello stato di necessità (vedi p.3), essendo manifestamente infondato il riferimento alla durata dell'allontanamento per configurare il reato di evasione rispetto al quale non è applicabile la diversa disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti (cfr.

Sez. 6, n. 47274 del 05/11/2015, Rv. 265352); rilevato che anche il motivo dedotto per la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. è ugualmente generico, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di insussistenza dello stato di necessità e sia circa la durata e la distanza dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, tenuto conto del riferimento anche all'abitualità delle condotte di reato; ritenuto che anche in merito all'ultimo motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere