Cassation court dismisses appeal for generic legal violations regarding plea deal and intoxication capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Slima Slim inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea deal sentence, alleging a lack of special prosecutor and failure to assess his capacity due to substance abuse. The court rejected these generic claims because the defendant personally requested the plea deal and admitted facts in court despite his intoxicated state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, 601, 602 c.p.p.; Art. 590 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of procedural violations or lack of capacity assessment are inadmissible when the defendant personally requested the plea deal and admitted facts during interrogation, rendering the cited defects irrelevant.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLIMA SLIM nato il 25/12/1981 avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Slima Slim è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Firenze deducendo violazione di legge per la mancanza di procura speciale in relazione alla richiesta di applicazione pena avanzata dall'imputato difeso di ufficio e la mancata valutazione della sua incapacità di intendere e di volere per abuso di sostanze stupefacenti, alla luce delle sue condizioni rilevate al momento dell'accesso in ospedale. Si tratta di censure assolutamente generiche ed inammissibili a fronte della personale richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato presente nel corso dell'udienza e della mancanza di elementi rilevabili dagli atti circa una sua incapacità di esprimere una consapevole adesione alla scelta del rito, non essendo ovviamente sufficiente lo stato di assuntore di sostanze stupefacenti e l'atteggiamento di scarsa attenzione ("stato aresponsivo") evidenziato nella diagnosi in sede di accesso al pronto soccorso, che non risulta proseguito nel corso dell'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto in cui ha ammesso i fatti, scusandosi nei confronti degli agenti operanti.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso