Cassation court dismisses appeal regarding suspension revocation timing and new crimes committed during probation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the procedural timeline for probation revocation was correctly followed. The appellant argued that new crimes committed before public works began should not count, but the court held the probation period starts only upon the suspension order's issuance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 464-octies cod. proc. pen.; Art. 168-quater, n.2 c.p.: The period during which a new non-culpable crime or crime of the same kind must be committed by the accused begins with the issuance of the suspension order, not with the start of public works, thereby validating the revocation decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMONTE EMMANUELE nato a PALMANOVA il 14/12/1991 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono manifestamente infondati, atteso che quanto alla procedura seguita, risulta dagli atti che la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova è stata disposta ai sensi dell' 464-octies cod.proc.pen., dopo la fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen., per la valutazione dei presupposti della revoca, atteso che il riferimento alla decisione circa la prosecuzione della sospensione assume tale univoco significato, trattandosi di udienza fissata non per una diversa finalità, con avviso funzionale a dare cognizione della specifica questione della ricorrenza dei presupposti per decidere sulla prosecuzione o meno e quindi sulla revoca della sospensione.
Ritenuto che anche il motivo sulle ragioni della revoca è manifestamente infondato in relazione alla sopravvenute violazioni costituite dalla commissione di ulteriori reati della stessa indole ex art. 168-quater, n.2 c.p., essendo irrilevante che tale evento si sia verificato il 5 luglio 2024 prima dell'inizio dei lavori di pubblica utilità ma durante la fase di sospensione del procedimento, dato che il periodo durante il quale deve essere commesso dall'imputato un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole ha inizio con l'emissione dell'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., adottata nel caso di specie il 14 giugno 2024 (cfr.
Sez. 5, n. 43645 del 14/07/2017, Rv. 270927). Rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Con$" fiere estensore Il Pr si